Il Consumatore in aderenza al diritto di ripensamento sancito dallโarticolo 52 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 e succ. modifiche ed integrazioni (https://www.codicedelconsumo.it/parte-iii-artt-33-101/ ) disponendo quindi:
Articolo 52, diritto di recesso. 1. Fatte salve le eccezioni di cui allโarticolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti allโarticolo 56, comma 2, e allโarticolo 57. 2. Fatto salvo lโarticolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dellโultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dellโultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puรฒ accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dallโacquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puรฒ presentarli allo sconto prima di tale termine. (1) Articolo sostituito dallโarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui allโarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014. ARTICOLO N.56 – Obblighi del professionista nel caso di recesso (1) 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui รจ informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dellโarticolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nellโipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati allโincasso, deve procedersi alla loro restituzione. ร nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dellโesercizio del diritto di recesso. 2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non รจtenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. 3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puรฒ trattenere il rimborso finchรฉ non abbia ricevuto i beni oppure finchรฉ il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. (1) Articolo sostituito dallโarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui allโarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014. ARTICOLO N.57 – Obblighi del consumatore nel caso di recesso (1) – 1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dellโarticolo 54. Il termine รจ rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purchรฉ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo รจ a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. 2. Il consumatore รจ responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non รจ in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dellโarticolo 49, comma 1, lettera h). 3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformitร dellโarticolo 50, comma 3, o dellโarticolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto eโ stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dellโesercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. Lโimporto proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista eโ calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale รจ eccessivo, lโimporto proporzionale รจ calcolato sulla base del valore di mercato di quanto รจ stato fornito. 4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando: 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformitร allโarticolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformitร allโarticolo 50, comma 3, e dellโarticolo 51, comma 8; oppure b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non eโ fornito su un supporto materiale quando: 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa lโinizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui allโarticolo 52; 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente allโarticolo 50, comma 2, o allโarticolo 51, comma 7. 5. Fatto salvo quanto previsto nellโarticolo 56, comma 2, e nel presente articolo, lโesercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilitร per il Consumatore.ย (1) Articolo sostituito dallโarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 , successivamente modificato dallโarticolo 8, comma 1, del D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e, da ultimo, sostituito dallโarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui allโarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.